Per svolgere le mansioni previste dal proprio mandato, ogni consigliere comunale o provinciale ha diritto di accedere agli atti amministrativi dell'Amministrazione.
Il diritto di accesso agli atti di un consigliere è regolato dal Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 art. 43 e non riconosce gli stessi vincoli e limitazioni previsti dall'accesso agli atti regolamentato dalla Legge 07/08/1990, n. 241.
I consiglieri possono accedere anche a quegli atti che non sono strettamente riferiti alle competenze del consiglio comunale, per esempio gli atti gestionali o gli atti che riguardano gli aspetti burocratici dell'Amministrazione, se dimostrata l'utilità all'espletamento del proprio mandato.
Il consigliere è tenuto a rispettare gli obblighi di riservatezza previsti dal Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 art. 43.